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Le liste di documenti sotto riportate sono indicative.
Per maggior precisione, sarà utile un colloquio con il notaio
o con il personale di studio.
 

 

PER TUTTI GLI ATTI:

Per le persone fisiche

- generalità complete di tutte le parti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, stato civile (si consiglia di fare fotocopia della carta d'identità e del cartellino del codice fiscale);

- per le persone coniugate serve dichiarazione del regime patrimoniale (esibire quindi l'estratto per riassunto dell’atto di matrimonio e/o copia di eventuale convenzione matrimoniale);

- eventuali procure o autorizzazioni giudiziali (per minori o interdetti).

 

Per le persone giuridiche e le società

 

- visura del Registro Imprese e copia dello Statuto vigente, generalità complete del legale rappresentante con dimostrazione dei relativi poteri (e quindi, se richieste, eventuali delibere di assemblea o consiglio di amministrazione, decisioni dei soci o degli amministratori).

 

ATTI IMMOBILIARI:

Per tutti gli atti immobiliari

- titolo di proprietà (ovvero copia dell'atto notarile di acquisto dei beni oggetto dell'atto o, in caso di acquisto per successione ereditaria, copia della denuncia di successione e copia dell'eventuale testamento);

- copia dell'eventuale preliminare registrato (con evidenziati gli estremi di registrazione e l'importo pagato per la registrazione ai fini della detrazione dall'imposta dovuta per il contratto definitivo).

 

Per gli atti relativi a terreni

- certificato di destinazione urbanistica (da richiedere al Comune ove sono ubicati i terreni);

- dati catastali completi (in caso di terreni appena frazionati serve anche il tipo di frazionamento);

- in caso di trasferimento di terreni inseriti in un Piano Urbanistico Attuativo (Piano di Lottizzazione, Piano di recupero, ecc.) necessita copia della convenzione urbanistica stipulata con il Comune con relativa nota di trascrizione;

- in caso di trasferimento di terreni affittati a terzi produrre copia del contratto di affitto in corso, completo degli estremi di registrazione;

- in caso di trasferimento di terreni agricoli verificare che non sussista in capo a terzi (fittavoli o confinanti) il diritto di prelazione (N.B.: il diritto di prelazione spetta al confinante che coltiva direttamente il proprio fondo anche se non esercita l'attività di coltivatore in via esclusiva e/o prevalente). In caso vi siano terzi aventi diritto alla prelazione agraria è necessario procedere alla preventiva notifica del preliminare (e attendere 30 giorni dalla notifica) o ottenere la rinuncia scritta preventiva alla prelazione (completa di tutti gli elementi del contratto compreso il prezzo).

 

Per gli atti relativi a fabbricati

- dati catastali completi;

- fotocopie delle licenze edilizie, delle concessioni edilizie, dei permessi di costruire, delle denunce di inizio attività (DIA), delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) relative ai lavori di costruzione o a successive varianti, ristrutturazioni, ampliamenti ed altri interventi richiedenti provvedimento comunale (non sono necessari tali documenti per gli interventi anteriori al 1° settembre 1967 per i quali basta dichiarazione di parte da inserire in atto);

- fotocopia del certificato di abitabilità / agibilità, ovvero dell'istanza presentata a sensi del D.P.R. 425/1994 (prima del 30 giugno 2003), ovvero a sensi dell'art. 25 T.U. delle norme in materia edilizia (D.P.R. 380/2001) (dal 30 giugno 2003) nel caso di formazione dell'agibilità per silenzio-assenso;

- l'attestato di prestazione energetica in originale o in copia autentica, nei casi in cui ne sia prevista la dotazione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 (si precisa che può ancora essere utilizzato, in sostituzione dell'attestato di prestazione energetica, anche l'attestato di certificazione energetica che sia stato rilasciato prima del 6 giugno 2013 e che sia tuttora in corso di validità, mentre non è più possibile utilizzare i vecchi attestati di qualificazione energetica);

- le "dichiarazioni di conformità degli impianti" rilasciate a seconda dell'epoca ai sensi della legge 46/1990 (in vigore sino al 26 marzo 2008) ovvero del D.M. 37/2008 (in vigore dal 27 marzo 2008);

- in caso di abusi edilizi copia della licenza, concessione o autorizzazione in sanatoria. Se la sanatoria non è ancora stata rilasciata, esibire copia della domanda di condono (con gli estremi di presentazione: data e numero di protocollo), copia semplice del bollettino di versamento dell'oblazione e per i condoni presentati in forza della legge 724/1994 o del D.L. 269/2003 / legge regionale (per il Veneto legge 21/2004) anche copia della ricevuta di versamento degli oneri concessori. Se il fabbricato è assoggettato a vincoli ex art. 32 della legge 47/85 serve anche copia conforme del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, ovvero se non ancora emesso, copia dell'istanza presentata per l'espressione di detto parere;

- in caso di trasferimento di alloggio realizzato su area PEEP serve copia della convenzione con cui il Comune ha trasferito la proprietà o costituito il diritto di superficie su tale area; se la convenzione prevede un prezzo massimo di cessione serve la determinazione del prezzo stesso;

- in caso di trasferimento di edifici locati a terzi, produrre copia del contratto di locazione in corso, completo degli estremi di registrazione (si ricorda che a sensi dell'art. 1599 c.c. il contratto di locazione avente data certa anteriore alla alienazione è opponibile al terzo acquirente);

- in caso di trasferimento di unità commerciali locate a terzi, spetta al conduttore il diritto di prelazione; è necessario procedere alla preventiva notifica della comunicazione di vendita (e attendere 60 giorni dalla notifica) o ottenere la rinuncia scritta preventiva alla prelazione (completa di tutti gli elementi del contratto compreso il prezzo);

- in caso di trasferimento di beni di interesse artistico, culturale, storico soggetti al vincolo ex D.Lgs. 42/2004, tutta la relativa documentazione (Decreto del Ministero - trascrizione dello stesso - certificazione della competente Sovrintendenza).

 

Dati e/o documenti richiesti ai fini fiscali

- precisare se vengono richieste le agevolazioni prima casa (si fa presente che tali agevolazioni possono riguardare sia atti a titolo oneroso che donazioni);

- precisare in caso di acquisto di terreni agricoli, se l'acquirente intende avvalersi delle agevolazioni per l'agricoltura (imposte di registro e trascrizione in misura fissa, imposta catastale dell'1% ed esenzione dall'imposta di bollo); tali agevolazioni spettano sia al coltivatore diretto che all'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) purché iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale;

- in caso di cessione di terreno per il quale ci si è avvalsi dell'affrancamento delle plusvalenze di cui all'art. 7 della legge 28.12.2001 n.448 e di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 24.2.2002 n.282 convertito con legge 21.2.2003 n.27 (e successive proroghe) esibire originale della perizia di determinazione del valore;

- precisare se l'acquirente acquista entro un anno dalla vendita di precedente abitazione a suo tempo acquisita con le agevolazioni "prima casa" e se pertanto si avvale del credito di imposta di cui all'art. 7 commi 1 - 2 della legge 448/1998: in questo caso servono gli estremi sia dell'atto del primo acquisto che dell'atto di vendita (se il primo acquisto è stato assoggettato ad I.V.A., anche se ridotta per acquisto dal costruttore tra il 22 aprile 1982 ed il 22 maggio 1993, se ricorrevano i requisiti "prima casa", serve anche copia della fattura IVA);

- nel caso di cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni per i quali si intende richiedere l'applicazione, sulla plusvalenza realizzata, dell'imposta sostitutiva del 20% a sensi dell'art. 1 comma 496 della legge 266/2005 e s.m.i., è necessario predisporre il prospetto di liquidazione per la determinazione della plusvalenza tassabile;

- nel caso ci si sia avvalsi con riguardo al fabbricato da cedere delle agevolazioni ex art. 16-bis T.U.I.R (DPR. 917/1986) (già art 1 della legge 449/1997 e s.m.i.) (detrazione IRPEF del 36% / 50% per interventi di ristrutturazione o acquisto box auto) ovvero ex art. 1 commi 344 e segg. legge 296/2006 e s.m.i. (detrazione IRPEF per interventi di riqualificazione energetica), nell'atto va precisato se le quote residue di detrazione non ancora utilizzate debbano rimanere in capo al venditore, altrimenti sono trasferite ope legis all'acquirente.

 

AZIENDE:

Per la cessione di azienda o di ramo d'azienda

(facoltativo) situazione patrimoniale aggiornata con indicazione degli elementi dell'attivo e del passivo costituenti il complesso aziendale oggetto di trasferimento;

- inventario analitico dei beni strumentali, delle rimanenze, degli arredi, delle attrezzature, dei beni aziendali in genere oggetto di trasferimento (assolutamente necessario in caso di donazione di azienda a sensi dell'art. 782 c.c.);

- elenco degli eventuali crediti ricompresi nella azienda ed elenco degli eventuali debiti ricompresi nella azienda da cedere e/o donare, che l'acquirente e/o donatario dovrà pertanto accollarsi;

- elenco con gli estremi identificativi dei contratti nei quali deve subentrare la parte cessionaria/donataria (ad esempio contratti di locazione, contratti di leasing, contratti di mutuo, contratti di assicurazione, ecc.);

- specificare se vi sono rapporti di lavoro in corso ed eventualmente predisporre elenco nominativo dei dipendenti addetti al complesso aziendale trasferito;

- estremi di eventuali licenze o autorizzazioni amministrative e/o sanitarie rilasciate per l'esercizio dell'attività del complesso aziendale trasferito;

(facoltativo) eventuale certificazione di insussistenza di debiti tributari rilasciato dall'Amministrazione finanziaria a sensi dell'art. 14 terzo comma del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472;

- in caso di cessione da parte di imprenditore individuale precisare se vi sono in essere rapporti di impresa familiare con collaboratori cui possa spettare il diritto di prelazione ex art. 230-bis c.c. e le modalità di pagamento del prezzo;

- in relazione alla normativa in tema di tracciabilità dei pagamenti e di antiriciclaggio, al momento dell'atto dovranno essere comunicati gli estremi degli assegni circolari o bancari (necessariamente non trasferibili) o dei bonifici bancari utilizzati per il pagamento del prezzo;

- nel caso in cui tra i beni aziendali vi siano veicoli sono necessarie le copie dei libretti di circolazione;

- nel caso in cui tra i beni aziendali vi siano marchi e brevetti, servono i relativi dati identificativi;

- nel caso in cui tra i beni aziendali vi siano immobili sono necessari i relativi documenti (si veda la lista: per gli atti immobiliari).

 

SUCCESSIONI:

Per la pubblicazione di un testamento

- estratto per riassunto dal registro degli atti di morte in carta semplice (va richiesto in Comune);

- certificato di stato famiglia originario del defunto, in carta semplice (da richiedere sempre in Comune);

- generalità complete del defunto e di tutti gli eredi con relativi codici fiscali (si consiglia di fare fotocopia della carta di identità e del cartellino del codice fiscale).

 

Per la predisposizione della dichiarazione di successione*

- certificato di morte in carta semplice; se c'è un testamento da pubblicare è altresì necessario l'estratto per riassunto dal registro degli atti di morte in carta semplice (entrambi vanno richiesti in Comune);

- certificato di stato famiglia originario del defunto, in carta semplice (da richiedere sempre in Comune); in alternativa può essere prodotta anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da un erede e dalla quale risultino i nomi di tutti gli eredi con relativi vincoli di parentela col defunto;

- generalità complete del defunto e di tutti gli eredi con relativi codici fiscali (si consiglia di fare fotocopia della carta di identità e del cartellino del codice fiscale);

- fattura relativa alle spese funerarie (dette spese sono deducibili per un massimo di €. 1.032,91);

- fatture parcelle e quietanze relative alle spese mediche sostenute negli ultimi 6 mesi di vita del defunto;

- documentazione relativa ad eventuali passività (mutui, cambiali in scadenza ecc. ecc.); in caso di mutuo od altra esposizione in essere con istituti di credito serve l'apposita certificazione di sussistenza da richiedere all'istituto creditore;

- copia del titolo di provenienza (ossia copia dell'atto notarile di acquisto o in caso di acquisto per successione copia della denuncia di successione e dell'eventuale testamento);

- in caso di fondi rustici per i quali spetti la riduzione d'imposta ex art. 25 comma 3 del D.Lgs. 346/1990 (erede o legatario coltivatore diretto e devoluzione nell'ambito della famiglia diretto-coltivatrice) produrre la apposita attestazione dell'ufficio regionale competente;

- in caso di immobili soggetti al vincolo dei beni culturali ex D.Lgs. 490/1999 per i quali spetti la riduzione di imposta ex art 25 comma 2 D.Lgs. 346/1990, produrre l'apposita attestazione della Sovrintendenza ai beni culturali;

- in caso di immobili destinati all'esercizio di impresa devoluti nell'ambito dei partecipanti alla impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., produrre copia dell'atto dichiarativo della suddetta impresa familiare;

- documentazione relativa a depositi bancari intestati al defunto (libretti nominativi conti correnti ecc. ecc.; serve al riguardo attestazione della banca dalla quale risulti l'ammontare del capitale esistente e degli interessi maturati sino alla data di apertura della successione);

- documentazione relativa a azioni e quote societarie; se non si tratta di azioni quotate in borsa o al mercato ristretto serve l'ultimo bilancio pubblicato della società, o l'ultimo inventario vidimato, con indicazione dei mutamenti successivi (in pratica è opportuna una situazione patrimoniale aggiornata alla data del decesso). Nella determinazione del valore di azioni e quote societarie resta escluso l'avviamento;

- documentazione relativa ad aziende intestate al defunto (con relativa situazione patrimoniale aggiornata alla data del decesso); nella determinazione del valore di azeinde resta escluso l'avviamento;

- documentazione relativa a buoni postali, obbligazioni societarie, certificati di deposito bancari, fondi di investimento (con i relativi prospetti pubblicati a norma di legge dai quali risulti il valore alla data di apertura della successione; nel caso di fondi di investimento comprendenti anche titoli di stato serve dichiarazione del gestore attestante la percentuale del fondo che alla data del decesso risultava gestita in titoli di Stato, e ciò ai fini dell'esenzione dall'imposta);

- copia del verbale di apertura di eventuali cassette di sicurezza intestate al defunto;

(importante) debbono essere esibite le copie degli atti di donazioni posti in essere dal defunto a favore degli eredi e dei legatari, nonché copie degli atti comportanti "liberalità presunta" (aventi per oggetto immobili, partecipazioni societarie, denaro, e altri beni esclusi i titoli di Stato);

- si ricorda che nel caso di eredi minorenni gli stesso debbono accettare l'eredità con il beneficio di inventario (previa autorizzazione del giudice tutelare) e deve essere redatto l'inventario dell'eredità; lo stesso dicasi se erede è una persona giuridica (ad esempio una parrocchia).

* Si rammenta:

- che la denuncia di successione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla morte ed entro tale data devono essere pagate le imposta in autoliquidazione (imposte di trascrizione e catastale);

- che qualora il valore dell'asse ereditario sia inferiore ad Euro 100.000,00, gli eredi siano il coniuge e/o i figli del de cuius e non vi siano diritti immobiliari caduti in successione, non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione.
 

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